La cedolare secca anche per le locazioni commerciali, ma con alcune restrizioni. Ecco come.
“La cedolare secca, introdotta con decorrenza dal 2011, è un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalle locazioni dei fabbricati che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e, nell’esonero dal versamento di imposta di bollo e di registro in sede di registrazione del contratto”.
La definizione appena sopra riportata, come spiega in modo esauriente un articolo riportato dal quotidiano abruzzese IlCentro a firma del dr Bruno Catena dello studio Catena, si riferisce a una soluzione fiscalmente conveniente in caso di locazioni di immobili, per tutti quei contribuenti che andrebbero a sommare il reddito da locazione agli altri eventuali redditi , ottenendo così, secondo le normative, una progressione dell’imposta Irpef sui redditi imponibili. La cedolare secca, quale versamento di un’imposta fissa pari al 21% del canone annuo o del 15% nel caso di contratti a canone concordato ( ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017) eviterebbe appunto questa progressione di imposta.
“L’opzione per la cedolare può essere esercitata esclusivamente dai locatori persone fisiche che non affittano l’immobile nell’esercizio di attività d’impresa” spiega ancora l’articolo “Fino al 31 dicembre scorso il regime ha riguardato esclusivamente fabbricati a destinazione abitativa ma la Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuta apportando una interessante novità. E’ stata infatti prevista la facoltà di estendere l’opzione per la cedolare secca anche per le locazioni di natura commerciale”.
Non sono interessate però tutte le categorie di immobili: l’opzione della cedolare secca si può scegliere soltanto per negozi e botteghe, ovvero la categoria catastale C/1 che non abbiano una superficie superiore ai 600 metri quadri e per i contratti sottoscritti nel 2019.
Spiega meglio il dottor Bruno Catena: “La valutazione sulla convenienza o meno dell’opzione per l’applicazione della cedolare è da fare con attenzione. Il regime della cedolare secca, prevedendo una aliquota fissa, è chiaramente vantaggioso per tutti quei contribuenti che, oltre ai redditi derivanti dalle locazione, hanno altri redditi (ad es. di lavoro dipendente e pensione). Infatti, il reddito derivante dagli immobili locati con cedolare non si cumula con gli altri redditi imponibili ai fini Irpef e quindi non comporta l’applicazione del criterio di progressività dell’imposta in virtù del quale l’aliquota d’imposta cresce con l’aumentare del reddito. In più è previsto l’esonero dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.D’altro canto, il contribuente optando per l’imposta sostitutiva rinuncia all’aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.La Legge di Bilancio contiene anche una previsione antielusiva. Infatti si dispone che : “Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.”Questa disposizione è pienamente condivisibile in quanto è diretta ad evitare comportamenti elusivi di coloro che, avendo un contratto in corso, lo hanno disdetto solo per stipularne un altro da assoggettare a cedolare (a meno che la risoluzione non fosse intervenuta prima del 15 ottobre 2018).Ovviamente, tale limitazione vale solo nel caso in cui il contratto risolto e quello nuovo (assoggettato a cedolare) sono entrambi stipulati tra le medesime parti”.
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Articolo integrale pubblicato sul quotidiano abruzzese www.ilcentro.it inserto speciale casa e ristrutturazioni del 31/01/2019